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Come consultare il DPR 445 del 2000 aggiornato in PDF: il testo unico delle disposizioni legislative



Alcuni modelli di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 in formato WORD e PDF editabile da utilizzare per rendere dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa, professionale, ecc.


I modelli disponibili in questa scheda possono essere utilizzati come dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR 445/2000) e come dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47).




dpr 445 del 2000 aggiornato pdf download



Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'art. 38, c. 3, t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, è un adempimento inderogabile atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticita' alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unita' costituita dalla fotocopia del documento di identita' e dalla dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento, e a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imputabilita' soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. D'altra parte, è noto quanto sia consolidato l'insegnamento giurisprudenziale relativo all'istituto del c.d. dovere di soccorso codificato dall'art. 46 d.lgs. n. 163/2006, per cui l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non puo' essere considerata alla stregua di un'irregolarita' sanabile, e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali. E cio' tanto piu' quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguita' di clausole della legge di gara.


L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticita' alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione, trattandosi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unita' della fotocopia sostitutiva del documento di identita' e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imputabilita' soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Consiglio di Stato sez.V: 26marzo 2012, n. 1739; Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333).Ritenuto, tuttavia, indiscussa l'importanza dell'allegazione del documento d'identita' alla dichiarazione sostituiva, che il Collegio aderisce a quella giurisprudenza che ritiene che la formalita' prescritta dall'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 non debba essere tramutata in un formalismo senza scopo, esigendo che piu' dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la "documentazione amministrativa" per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 25/2006; TAR Napoli, sez. VIII, 5.9.2012, n. 3744), tenuto conto, nella specie, che nella busta in cui erano i documenti mancanti di fotocopia del documento di identita' era comunque inclusa una fotocopia di tale documento.


La formalità prescritta dall'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 non deve essere tramutata in un formalismo senza scopo, esigendo che più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento; infatti, la presenza del documento è correlata alla esigenza di certezza che le dichiarazioni depositate siano riconducibili alla persona che le ha sottoscritte ma è evidente che, quando le dichiarazioni appartengono al medesimo soggetto, la presenza di una sola fotocopia del documento può e deve essere considerata sufficiente ad accertare l'identità della persona con riferimento a tutte le dichiarazioni contenute nel plico (Cons. St.sez. V, 3 gennaio 2006 n. 25; Tar Piemonte, sezione II, n. 3027/2007; Tar Sardegna sezione I, 1683/2006).


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